Allegato
All'articolo 1:
prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi".
02. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".
03. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".
04. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica"»;
al comma 1:
dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento"»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"»;
alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"»;
al comma 2, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite dalle seguenti: "umiliante o offensivo".
2-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento".
2-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 5, le parole: "del soggetto leso" sono soppresse»;
al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
«0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato" sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6, 7 e 13"»;
alla lettera a), le parole: «presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato» sono sostituite dalle seguenti: «presso un consolato italiano»;
al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, le parole: «alle fasi essenziali del» sono sostituite dalla seguente: «al».
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a)".
Art. 1-ter. - 1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"».